Art. 127.
(Reclamo).

      1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza

 

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particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio nel luogo di detenzione dell'interessato, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
      2. Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e la decisione deve essere presa nel più breve tempo possibile.